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DECRETO RILANCIO: Ecobonus 110% e cessione del credito

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Il Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020,  definito Decreto «Rilancio», dopo passaggio alle Camere, è stato definitivamente convertito in Legge in data 16 Luglio 2020.

In particolare nel titolo VI inerente le misure fiscali, sono presenti due articoli che riguardano nello specifico il mondo dell’Energia in ambito residenziale:

  • Art. 119: Super-Ecobonus con detrazione al 110% in soli 5 anni
  • Art. 121: Sconto in fattura e Cessione del Credito d’Imposta

I due articoli sono solo in parte connessi e puntano uno all’incentivare all’investire in efficienza e difesa ambientale e l’altro a dare ossigeno alla mancanza di liquidità immediata.

Qui di seguito una descrizione di sintesi senza alcuna velleità di completezza di dettaglio. 

A cappello di tutto va comunque ricordato che in data odierna, 17 Luglio 2020, dopo la conversione in Legge del Decreto 34, occorrerà attendere le disposizioni attuative del Mise e dell’Agenzia delle Entrate. Una volta pubblicati questi in Gazzetta  Ufficiale aggiorneremo il testo di seguito nei dettagli che saranno coinvolti.

Nel video qui a fianco una prima descrizione commentata: apprendi in modo diretto e semplice tutto sul Super Ecobonus e sulla Cessione del Credito

Super Ecobonus 110% e Cessione del Credito

Art. 119: Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
 

In cosa consiste l’Ecobonus al 110%?

Per tutta una serie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il Decreto prevede la possibilità di recuperare l’intera spesa più il 10%, portando in detrazione dalle tasse quindi il 110% della spesa sostenuta in soli 5 anni. Un ritorno dell’investimento quindi a breve per di più con una plus valenza finale del 10%.

Qui a fianco la rappresentazione grafica del meccanismo: ad esempio a fronte di una spesa di 20.000€ potrò detrarre in cinque anni un totale di 22.000€ divisi in cinque anni cioè 4.400€ all’anno, per una plusvalenza finale di 2.000€.

E questo non tenendo conto dei risparmi in bolletta che renderebbero ROI e PayBack ancor più convenienti e convincenti.

Esempio di Ritorno sull'Investimento

Chi ne ha diritto e a quali edifici si applica?

  • Persone fisiche (e non alle imprese)
  • Condomini
  • Singole unità immobiliari 
  • Unità immobiliari adibite sia ad abitazione principale che a seconda casa
  • IACP e cooperative a proprietà indivisa
  • Le Comunità Energetiche con dimensione di potenza complessiva fino a 200 kW

Entro quanto devono essere effettuati i lavori?

Per l’accesso al Superbonus 110% faranno fede le date di pagamento:

  • Dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021

Il termine ultimo è prolungato al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).

Prima condizione basilare per l’applicazione del SuperBonus del 110%

Gli interventi sull’edificio dovranno garantire nel loro complesso, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento dovrà essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

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Quindi anche Fotovoltaico e Accumulo in batteria possono godere del SuperBonus 110%?

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Assolutamente SI!

A determinate condizioni*, la detrazione viene innalzata dal precedente 50% in 10 anni al 110% in soli 5 anni.

Quali sono le condizioni per applicare il Superbonus a FV e Accumulo? 

L’installazione deve essere necessariamente accompagnata ad almeno uno dei seguenti interventi di riqualificazione “termo-energetica”:

  • Isolamento termico delle superfici opache su almeno il 25% della superficie dell’edificio. Il limite massimo di spesa massimo è di:
    • unità Unifamiliari : massimo 50.000 euro
    • unità Plurifamiliari, da 2 a 8 unità abitative: massimo 40.000€ x nr. unità
    • unità plurifamiliari con più di 8 unità abitative: massimo 30.000 x nr. unità
  • Installazione di impianto di climatizzazione (caldo, freddo, acqua calda sanitaria / per i condomini l’impianto deve essere centralizzato) basato su tecnologie altamente efficienti come impianti a pompa di calore, ibridi geotermici o microgenerazione. Il limite massimo di spesa massimo è di:
    • unità unifamiliari : massimo 30.000 euro
    • unità Plurifamiliari, da 2 a 8 unità abitative: massimo 20.000€ x nr. unità
    • unità Plurifamiliari con più di 8 unità abitative: massimo 15.000 x nr. unità

Quali sono i limiti massimi di spesa per fotovoltaico e accumulo?

  • Fotovoltaico à 48.000€ con un limite di 2.400€2) / kWp
  • Accumulo     à 48.000€ con un limite di 1.000€ / kWh

2) Il limite per l’FV si riduce a 1.600€/kWp in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, vale a dire: ristrutturazione edilizia profonda, nuova costruzione di manufatti esterni all’unità, ristrutturazione urbanistica

Il SuperBonus del 110% è cumulabile con altre forme di incentivo?

NO!

Il Superbonus non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

In particolare, per il Fotovoltaico è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito. In altre parole, non sarà applicabile il meccanismo dello “Scambio sul Posto”. (N.B.: punto questo della modalità di trasferimento dell’energia in eccesso al GSE ancora da chiarire nel dettaglio).

E per questo motivo sarà ancor più consigliabile l’installazione di una batteria d’accumulo congiuntamente all’impianto di produzione FV: in questo modo si eviterà di “regalare” energia e si massimizzerà l’autoconsumo, minimizzando al contempo la bolletta elettrica (vedi anche pagina dedicata all’Accumulo).

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E la ricarica delle auto elettriche?

Se installate congiuntamente ad uno degli interventi di termo efficientamento elencati qui sopra, SI anche le ricariche delle auto elettriche possono accedere alla detrazione del 110% in 5 anni, siano esse colonnine installate nelle parti comuni in un condominio che semplici wall-box installate nel garage o in una villetta.

Nel caso di un condominio il fotovoltaico è ancora limitato a 20kW?

NO! Non più. In questo caso entrano in gioco le cosiddette Comunità Energetiche.

L’art. 42bis del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019) ha di fatto introdotto configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche. In particolare, questo provvedimento consente ai membri di condividere l’energia prodotta da impianti, obbligatoriamente alimentati da fonti rinnovabili, di potenza fino a 200 kW. Dopo questa legge impianti in autoconsumo collettivo fino ai 200kW non costituiscono più svolgimento di attività commerciale e per tanto possono rientrare anche loro in quanto previsto dal Decreto Rilancio.

Per quanto concerne l’accesso al Super Ecobonus in questo caso è regolamentato così:

  • Fino ai 20kW detrazione al 110%detrazione per le spese d’installazione relativamente ai primi 20 kW  (che è il limite di fatto imposto dal decreto a tutti gli altri impianti FV)
  • e la quota restante di spesa per la potenza da 20 fino a 200 kWp può accedere alla detrazione ordinaria del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

Art. 121: Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Significa che posso fare l’installazione in pratica fino a costo zero semplicemente cedendo il credito d’imposta?

SI!

Questo articolo infatti prevede per determinati interventi** ed in alternativa all'utilizzo diretto della relativa detrazione fiscale, di optare alternativamente fra una delle seguenti possibilità:

  • Sconto in fattura: un contributo, sotto forma di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Detto contributo verrà anticipato dal fornitore che a sua volta potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta per un valore corrispettivo del 110% da detrarre sempre in 5 anni. Il fornitore avrà facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

oppure

  • Trasformazione della spesa in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quali interventi è quindi prevista questa opzione? 

Innanzitutto, va sottolineato come l’articolo 121 non vada applicato ai soli casi rientranti nel SuperBonus e quindi alla sola detrazione del 110%, ma bensì a tutte le detrazioni inerenti le spese sostenute per i seguenti interventi:

  • Recupero patrimonio edilizio - efficientamento energetico - misure antisismiche - restaurazione facciate - installazione Impianti Fotovoltaici e Accumuli - installazione colonnine di ricarica
  • Sostenute negli anni solari 2020 e 2021 (quindi anche retroattivo ai primi mesi del 2020 precedenti il Decreto)

Quindi come si interpretano i due articoli congiuntamente?

Semplice! 

  • se l’installazione del fotovoltaico e accumulo non sono congiunti agli interventi di riqualificazione termo-energetica di cui sopra
  • oppure non si ha un miglioramento di 2 classi energetiche

allora la detrazione spettante non sarà del 110% in 5 anni ma si applicherà ancora Il “vecchio” 50% in 10 anni

MA potrò comunque ottenere uno sconto immediato del 50% o dal fornitore o mediante cessione diretta del credito a terzi (es. Banca)