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Il Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020, definito Decreto «Rilancio», dopo passaggio alle Camere, è stato definitivamente convertito in Legge in data 16 Luglio 2020.
In particolare nel titolo VI inerente le misure fiscali, sono presenti due articoli che riguardano nello specifico il mondo dell’Energia in ambito residenziale:
I due articoli sono solo in parte connessi e puntano uno all’incentivare all’investire in efficienza e difesa ambientale e l’altro a dare ossigeno alla mancanza di liquidità immediata.
Qui di seguito una descrizione di sintesi senza alcuna velleità di completezza di dettaglio.
A cappello di tutto va comunque ricordato che in data odierna, 17 Luglio 2020, dopo la conversione in Legge del Decreto 34, occorrerà attendere le disposizioni attuative del Mise e dell’Agenzia delle Entrate. Una volta pubblicati questi in Gazzetta Ufficiale aggiorneremo il testo di seguito nei dettagli che saranno coinvolti.
Per tutta una serie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il Decreto prevede la possibilità di recuperare l’intera spesa più il 10%, portando in detrazione dalle tasse quindi il 110% della spesa sostenuta in soli 5 anni. Un ritorno dell’investimento quindi a breve per di più con una plus valenza finale del 10%.
Qui a fianco la rappresentazione grafica del meccanismo: ad esempio a fronte di una spesa di 20.000€ potrò detrarre in cinque anni un totale di 22.000€ divisi in cinque anni cioè 4.400€ all’anno, per una plusvalenza finale di 2.000€.
E questo non tenendo conto dei risparmi in bolletta che renderebbero ROI e PayBack ancor più convenienti e convincenti.
Per l’accesso al Superbonus 110% faranno fede le date di pagamento:
Il termine ultimo è prolungato al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP).
Gli interventi sull’edificio dovranno garantire nel loro complesso, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento dovrà essere dimostrato mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
A determinate condizioni*, la detrazione viene innalzata dal precedente 50% in 10 anni al 110% in soli 5 anni.
L’installazione deve essere necessariamente accompagnata ad almeno uno dei seguenti interventi di riqualificazione “termo-energetica”:
2) Il limite per l’FV si riduce a 1.600€/kWp in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, vale a dire: ristrutturazione edilizia profonda, nuova costruzione di manufatti esterni all’unità, ristrutturazione urbanistica
NO!
Il Superbonus non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
In particolare, per il Fotovoltaico è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito. In altre parole, non sarà applicabile il meccanismo dello “Scambio sul Posto”. (N.B.: punto questo della modalità di trasferimento dell’energia in eccesso al GSE ancora da chiarire nel dettaglio).
E per questo motivo sarà ancor più consigliabile l’installazione di una batteria d’accumulo congiuntamente all’impianto di produzione FV: in questo modo si eviterà di “regalare” energia e si massimizzerà l’autoconsumo, minimizzando al contempo la bolletta elettrica (vedi anche pagina dedicata all’Accumulo).
Se installate congiuntamente ad uno degli interventi di termo efficientamento elencati qui sopra, SI anche le ricariche delle auto elettriche possono accedere alla detrazione del 110% in 5 anni, siano esse colonnine installate nelle parti comuni in un condominio che semplici wall-box installate nel garage o in una villetta.
Nel caso di un condominio il fotovoltaico è ancora limitato a 20kW?
NO! Non più. In questo caso entrano in gioco le cosiddette Comunità Energetiche.
L’art. 42bis del Decreto Milleproroghe (DL 162/2019) ha di fatto introdotto configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche. In particolare, questo provvedimento consente ai membri di condividere l’energia prodotta da impianti, obbligatoriamente alimentati da fonti rinnovabili, di potenza fino a 200 kW. Dopo questa legge impianti in autoconsumo collettivo fino ai 200kW non costituiscono più svolgimento di attività commerciale e per tanto possono rientrare anche loro in quanto previsto dal Decreto Rilancio.
Per quanto concerne l’accesso al Super Ecobonus in questo caso è regolamentato così:
SI!
Questo articolo infatti prevede per determinati interventi** ed in alternativa all'utilizzo diretto della relativa detrazione fiscale, di optare alternativamente fra una delle seguenti possibilità:
oppure
Innanzitutto, va sottolineato come l’articolo 121 non vada applicato ai soli casi rientranti nel SuperBonus e quindi alla sola detrazione del 110%, ma bensì a tutte le detrazioni inerenti le spese sostenute per i seguenti interventi:
Semplice!
allora la detrazione spettante non sarà del 110% in 5 anni ma si applicherà ancora Il “vecchio” 50% in 10 anni
MA potrò comunque ottenere uno sconto immediato del 50% o dal fornitore o mediante cessione diretta del credito a terzi (es. Banca)
Come si evince l’impianto fotovoltaico risulta comunque incentivato ma solo con l’Accumulo l’investimento garantirà anche una riduzione tangibile delle bollette al di là della Detrazione Fiscale, condizione questa per garantire profittabilità dell’investimento nel lungo periodo